di trovarci a fare i conti con imprevisti che possono stravolgere i nostri programmi di viaggio.
Non tutti però sanno che in alcune situazioni è possibile richiedere il rimborso del biglietto aereo, in tutto o in parte.
I motivi non sono imputabili solamente a disservizi della compagnia o dell’aeroporto, ma anche a cause personali che rendono, di fatto, impossibile il viaggio.
È bene, dunque, conoscere cosa dice la legge (sia italiana che europea) in merito al rimborso dovuto e agire tempestivamente nel caso in cui ci si trovi in una situazione simile, per far valere i propri diritti.
Ai viaggiatori che usano l’aereo per motivi di lavoro o personali, soprattutto quelli più assidui, sarà certamente capitato di perdere l’aereo, di dover rinunciare ad un viaggio per un inconveniente come una malattia o degli imprevisti di lavoro o, ancora, che il volo venga ritardato di molte ore o addirittura cancellato.
Qual è la corretta procedura da seguire per ottenere il rimborso?
A tutelare i diritti dei viaggiatori è il codice della navigazione, riformulato dal decreto legislativo 96 del 9 maggio 2005 che, all’articolo 945, riporta la seguente dicitura: “Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato”.
Ciò significa che un viaggiatore ha il diritto di richiedere il rimborso biglietto aereo non utilizzato e di ricevere l’intera somma versata (o le sole tasse aeroportuali, a seconda dei casi).
Secondo la legge non esistono biglietti non rimborsabili e qualora l’utente sia impossibilitato ad usufruire del volo per motivi eccezionali e non prevedibili come una calamità naturale, una malattia improvvisa, il furto dei documenti di viaggio e così via, la compagnia è tenuta ad effettuare il rimborso del costo dell’intero biglietto.
Lo stesso obbligo di legge vale nei casi in cui, a seguito della cancellazione o del ritardo del volo, l’utente non voglia usufruire di voli sostitutivi.
Il tempo per richiedere il rimborso è di due anni dalla data di partenza e alla richiesta, inviata tramite raccomandata. A/R o Pec, deve essere allegato il certificato o la documentazione giustificativa del mancato utilizzo del biglietto aereo.”
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto dei Consumatori