Per spese straordinarie si intendono quegli esborsi che esulano dalla spese – normalmente già ricomprese nell’assegno di mantenimento – necessarie a soddisfare i bisogni della quotidianità dei figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.
Se alcune spese straordinarie (es. l’acquisto dei testi scolastici, farmaci prescritti dal medico, o le spese mediche urgenti e indifferibili) possono essere sostenute da uno dei genitori senza il preventivo consenso dell’altro, ve ne sono altre che, invece, richiedono il preventivo accordo tra i genitori.
Per questa ultima categoria di spese, in particolare, il genitore interessato dovrà presentare una richiesta scritta (anche tramite messaggio, con Whatsapp, e-mail…) all’altro genitore, il quale avrà poi un termine per motivare il proprio dissenso, fermo restando che il suo eventuale silenzio o immotivato rifiuto verrà considerato come assenso.
Ma cosa accade se, nonostante il disaccordo del genitore interpellato, l’altro sostiene ugualmente la spesa?
La giurisprudenza ha fino ad ora sempre sancito che, qualora la spesa sia effettuata unilateralmente dal genitore, senza alcun tipo di informazione o di richiesta all’altro, allora il diritto al rimborso viene meno, con la conseguenza che il genitore “non informato” nulla dovrà corrispondere all’altro.
Non mancano, però, pronunce di segno opposto.
La Corte di Cassazione ha affermato che qualora una spesa straordinaria sia stata eseguita in mancanza di preventivo accordo tra i genitori, l’obbligo del genitore “non interpellato” di contribuire al 50% della stessa non può essere escluso a priori, dovendosi l’obbligo valutare alla luce della rispondenza della spesa all‘interesse del minore, nonché in base alla utilità e sostenibilità della stessa.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “il mancato accordo tra i genitori o il dissenso manifestato da uno di essi in relazione a spese straordinarie nell’interesse del figlio che, per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita di quest’ultimo – come, ad esempio, la spesa per la locazione dell’alloggio universitario – non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha anticipate alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro genitore, ai fini della quale è tuttavia richiesta una valutazione del giudice circa la conformità della spesa all’interesse della prole e la sua adeguatezza allo standard socio-economico della vita familiare” (Cass. Civile, 5.12.2023, n. 33939).
Ne discende che il genitore “non interpellato” sarà comunque tenuto a contribuire alla spesa straordinaria sostenuta in via esclusiva dall’altro qualora questa venga considerata dal Giudice come rispondente agli interessi della prole”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello
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