D.:《Sono un padre separato da pochi mesi e non ho ben chiaro cosa sia compreso nell’assegno di mantenimento che verso mensilmente a mio figlio di 16 anni visto che la mia ex moglie continua a chiedermi spese extra che secondo lei non sono inserite nell’assegno mensile.
Qualche giorno fa mi ha detto che dovrò pagare anche il 50% della spesa per la gita scolastica (con pernottamento) di mio figlio. Le chiedo se sono tenuto a pagare la mia quota anche se non sono d’accordo trattandosi di una spesa consistente. Grazie. A. C.》
R.:“. A differenza delle spese ordinarie che sono dirette a soddisfare i bisogni quotidiani della prole (es. vitto, abbigliamento, medicinali da banco, ricariche telefoniche, carburante, barbiere o parrucchiere, spese ludiche o ricreative, etc..) quelle straordinarie sono, invece, collegate ad eventi eccezionali della vita dei figli e a tutti quegli eventi imprevedibili che non rientrano nelle normali consuetudini dei figli (ad es. interventi chirurgici, fisioterapia, logopedia; spese per occhiali da vista, lezioni private, gite scolastiche, patente di guida, acquisto di un motorino, ecc.).
Poiché si tratta di spese non quantificabili e determinabili anticipatamente, queste non rientrano nell’ammontare dell’assegno di mantenimento mensile e debbono essere conteggiate a parte.
Alcune spese straordinarie devono essere concordate previamente con l’altro genitore (cure odontoiatriche, oculistiche private; sedute di psicoterapia e logopedia; viaggi di istruzione con pernottamento, tasse e rette scolastiche o universitarie imposte da istituti privati, lezioni private, assicurazioni e patente di guida, organizzazione di feste per i figli, etc..), altre solamente da documentare con giustificativi di spesa a posteriori ( spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN,spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN,Tasse scolastiche e in genere spese per l’iscrizione e la frequenza per la scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali); tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all’ultimo anno della durata legale del corso; spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, spese per feste dei compagni di scuola, tempo prolungato pre e post scuola per esigenze lavorative del genitore collocatario; centro ricreativo estivo pubblico).
In linea generale, le spese per le gite scolastiche con pernottamento rientrano fra quelle spese straordinarie per le quali è richiesto il preventivo consenso di entrambi i genitori.
Il genitore che non concorda nel sostenere la spesa deve motivare per iscritto all’altro genitore il motivo specifico del proprio dissenso.
In caso di mancata richiesta del consenso all’altro genitore o di motivazione giustificata e legittima del dissenso da parte del genitore interpellato, il genitore che provvederà comunque a sostenere la spesa non avrà diritto al rimborso della relativa quota.
Tutto questo ovviamente, fatti salvi specifici e diversi accordi, presi dai genitori in materia di rimborso di spese straordinarie per i figli, che in ogni caso prevalgono su quanto previsto sulla disciplina generale.
La invito quindi a controllare se vi siano degli accordi specifici presi sul punto con la sua ex moglie e cosa prevedano”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto di Famiglia