Nel nostro ordinamento, il termine stalking è usato genericamente per indicare il reato di atti persecutori che consiste nel porre in essere una serie di condotte assillanti e reiterate nei confronti della vittima.
Lo stalking telefonico configura una delle modalità attraverso le quali può realizzarsi il reato di stalking e si realizza quando, attraverso l’uso del telefono, vengono posti in essere comportamenti persecutori consistenti in reiterati, frequenti e non graditi contatti che inducono la vittima in un grave stato psicologico di ansia e paura.
Quello che rileva, ai fini della configurazione del reato, è in primis l’aspetto della reiterazione.
Non basta infatti un singolo comportamento perché si possa parlare di stalking ma deve verificarsi un contesto nel quale i contatti – caratterizzati da minacce vere e proprie o da offese – siano ripetuti e frequenti in un breve lasso di tempo.
Così come previsto dall’art.612 bis c.p. occorre inoltre che questi contatti siano tali da generare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di persone prossime (coniugi, conviventi o familiari stretti) o da costringere la persona a cambiare abitudini di vita.
Affinchè si possa configurare il reato di stalking telefonico le telefonate devono essere:
1. sgradite e indesiderate;
2. durature e ripetute in un arco di tempo ragionevolmente breve;
3 tali da creare un profondo disagio psichico ed un ragionevole senso di timore, ansia e paura nella vittima”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello