D.:《 Ho da poco acquistato un appartamento al secondo piano di un residence ma già sono pentita. La vicina del piano inferiore non fa altro che lamentarsi per qualsiasi rumore, pure se indosso le scarpe in casa. Sono esasperata perché mi sento limitata in casa mia ed in soggezione. Vorrei sapere se ho dei diritti o se ha ragione la vicina a lamentarsi. Grazie》
R. :” La vita in condominio non sempre è semplice e gestire i rapporti di vicinato e’ spesso un sottile gioco di equilibrio tra tolleranza e difesa della propria libertà.
Partiamo subito da un principio: nessuno può impedirci di fare rumore a casa nostra.
Questo rumore, però, non deve superare una certa soglia.
Come capire quale soglia non si deve superare?
In primo luogo, se esiste un regolamento condominiale occorrerà fare riferimento allo stesso.
Il regolamento condominiale può, infatti, stabilire le ore destinate alla quiete e al riposo.
Solitamente le fasce orarie in cui è possibile “far rumore” sono:
– dalle 8.00 di mattina fino alle 13.00
– dalle 16.00 fino alle 21.00
Al di fuori di queste, ogni rumore e schiamazzo può essere contestato in sede di assemblea condominiale.
Ovviamente anche nelle fasce orarie sopra indicate o in assenza di un regolamento i rumori non dovranno comunque essere troppo fastidiosi o insopportabili ai sensi dell’art. 844 c.c.
Quindi entro un certo limite il vicino non può dirci nulla e deve “tollerare” i nostri rumori.
Tuttavia se il vicino decidesse di citarci davanti ad un giudice quest’ultimo prenderà in considerazione vari fattori prima di decidere se il rumore può definirsi illegale o meno.
Innanzitutto, spetterà al vicino che ci accusa provare i rumori molesti.
Non bastano le testimonianze di altri condomini ma dovrà munirsi di apposita perizia fonometrica che provi il superamento della soglia di tollerabilità.
Il Giudice per valutare il superamento della soglia di tollerabilità considererà vari fattori:
– l’orario in cui si manifesta il rumore (un rumore di giorno è più tollerabile che di notte). In linea generale secondo la giurisprudenza, di giorno il rumore non deve superare i 5 decibel, mentre di notte i 3 decibel rispetto ai rumori di fondo.
– la collocazione dell’edificio (un rumore in città dove si è abituati a diversi ed ulteriori rumori è più tollerabile che in campagna dove c’è un maggiore silenzio);
– la persistenza e l’intensità del rumore.
Sicché, nel caso della lettrice, se i rimori prodotti rispettano la soglia della normale tollerabilità (dei 3/5 decibel), considerati anche gli altri fattori, gli stessi non costituiranno un illecito civile e dovranno essere tollerati dalla vicina”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello
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