“La scarsa manutenzione delle strade e la lentezza dei lavori di rifacimento spesso originano delle insidie e degli ostacoli che possono mettere in pericolo gli automobilisti o i pedoni che si trovano a transitare in quel tratto.
L’ente proprietario o gestore della strada, ha l’obbligo di prevenire possibili situazioni di pericolo mediante una costante attività di controllo e manutenzione.
Quando si verificano incidenti a causa del manto stradale sconnesso o per la presenza di buche, tombini sporgenti, avallamenti, etc..siamo davanti a un caso di ‘insidia stradale’.
Attenzione però, affinché si possa effettivamente parlare di insidia stradale deve trattarsi di un ostacolo o di un elemento oggettivamente non visibile e non evitabile.
La legge prevede che, nell’ipotesi di danno provocato dalla presenza di un’insidia stradale, il soggetto responsabile è quello gravato dall’obbligo di custodia del tratto stradale interessato dal sinistro (art. 2051 c.c.), in quanto tenuto a vigilare e controllare il tratto stesso.
Un tombino danneggiato o mal posizionato che ha provocato un danno o un infortunio deve, per dar diritto a un risarcimento, costituire un’insidia, ossia un ostacolo non visibile e non evitabile, anche utilizzando la dovuta attenzione richiesta.
Il nesso causale tra la cosa custodita e il danno è escluso quando l’evento è imputabile a un caso fortuito.
Qualora non sussista l’intrinseca pericolosità della cosa, le condizioni di questa siano percepibili e la situazione di pericolo sia evitabile tramite un comportamento ordinariamente cauto del danneggiato, allora va ritenuto integrato il caso fortuito.
In sostanza, il Comune può sostenere che il pedone o l’automobilista ha avuto un comportamento negligente o imprudente in grado di interrompere il nesso causale tra il danno subìto e la cosa custodita.
Per poter ottenere il risarcimento caduta buca stradale è necessario che il danneggiato dimostri che l’infortunio sia stato provocato dal dissesto della strada.
In particolare si dovrà provare che il pericolo, rappresentato dalla buca, dal tombino scoperto o mal posizionato o dal marciapiede rotto, non era facilmente visibile, pertanto non era possibile evitarlo con la dovuta attenzione (secondo le regole della comune diligenza)”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello