A pochi giorni di distanza dal 25 novembre, data dal forte valore simbolico in cui si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si è purtroppo consumato l’ennesimo femminicidio.
Ma quali sono gli strumenti che la legge prevede per tutelare le vittime di violenza?
Il nostro legislatore è di recente intervenuto severamente con la legge n. 69 / 2019 denominata “Codice Rosso” che ha apportato incisive modifiche sia al diritto penale che a quello processuale al fine di contrastare la violenza contro le donne, migliorare la protezione delle vittime e rendere più efficace l’azione delle forze dell’ordine.
Grazie a questa legge, sono stati inseriti nel codice penale quattro nuove fattispecie di reato:
– il c.d. Revenge porn, cioè il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici.
– il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Se, con tale condotta, si provoca la morte della vittima, la pena prevista è l’ergastolo;
– il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Quando il reato è commesso a danno di minori il reato è aggravato e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
– violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Chiunque violi gli obblighi o i divieti prescritti dal provvedimento che applica misure cautelari è sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.
Un’altra novità riguarda il termine per sporgere denuncia: la vittima avrà a disposizione 12 mesi, non più 6 mesi.
La legge prevede poi inasprimenti di pena nelle ipotesi di maltrattamenti contro familiari o conviventi (con la reclusione da tre a sette anni, e pena raddoppiata se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, donna in stato di gravidanza o persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi), nonché per il reato di atti persecutori previsto dall’art. 612 bis (con reclusione aumentata da un anno a sei anni e sei mesi) e di violenza sessuale (con reclusione da sei a dodici anni, aumentata di un terzo in presenza di una o più delle circostanze aggravanti descritte dall’art. 609-ter, e ulteriori incrementi di pena ove il fatto sia stato compiuto in danno di un minore di anni quattordici in cambio di denaro o altre utilità, anche solo promessi).
Quando si procede per delitti di violenza domestica o di genere, come i maltrattamenti in famiglia, le violenze sessuali e lo stalking, la polizia giudiziaria che acquisisce la notizia di reato informa immediatamente il pubblico ministero, il quale, entro tre giorni dall’iscrizione, deve assumere informazioni dalla persona offesa, o dal diverso soggetto che ha sporto la denuncia.
Se la vittima di reati da codice rosso continua a essere molestata, aggredita o perseguitata deve sporgere con la massima sollecitudine un’ulteriore denuncia, chiedendo espressamente agli inquirenti l’applicazione del codice rosso”.