Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa inviatoci dal CENTRO STUDI “LA CITTA'”.
Appare ormai chiaro, purtroppo, che la prevista riduzione della TARI per l’anno 2018, annunciata con sorprendenti toni trionfalistici, sia priva di ogni credibilità.
Con articolo pubblicato in data 16.02.2018 sul Giornale di Sicilia , veniva comunicato che la tariffa avrebbe dovuto subire un netto ribasso pari al 26% circa rispetto all’anno precedente per la VIRTUALE riduzione del 65% dei conferimenti in discarica; il tutto grazie all’ innovativo sistema di raccolta differenziata che avrebbe dovuto interessare il nostro territorio per l’anno 2018.
Per come è ben noto, ad oggi, nessuna riduzione in questi termini si è verificata, né tantomeno appare verosimile il raggiungimento di obiettivi così sfidanti a fronte di sforzi messi in atto che sono da subito apparsi risibili quanto inadeguati.
Eppure la Regione Sicilia era stata ben precisa al riguardo, prevedendo, come conseguenza di tali inottemperanze una situazione di emergenza che oggi in effetti ci coinvolge;
Appare lampante dunque, che la tariffa rifiuti per l’anno 2018 risulterà molto più che onerosa ( se non addirittura triplicata), per i maggiori costi di gestione dell’emergenza rifiuti causata anche dal mancato e tempestivo adeguamento alla differenziata, così come è avvenuto per la Tari 2016.
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In ordine alle numerose segnalazioni ricevute sulle legittimità dei rincari tariffari per un servizio che è riduttivo definire inadeguato, appare doveroso segnalare i nuovi orientamenti giurisprudenziali a tutela dei contribuenti che, avendone i requisiti, possono beneficiare di sgravi per il tramite della presentazione di autonome istanze agli uffici preposti.
Innovative le due recenti pronunce in ordine al diritto al riconoscimento della riduzione del 30%, in caso di seconda residenza /casa vacanza, nonché alla totale esenzione per gli immobili inutilizzati.
Con riferimento alla seconda residenza infatti la CTP di Massa Carrara ha stabilito che i contribuenti sulla scorta di apposita comunicazione, hanno diritto alla riduzione del 30% sulle case utilizzate solo per le vacanze; risultando pertanto illegittima ogni diversa tassazione emessa successivamente a tale dichiarazione
Ed infine è la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13120/201, ad esentare il Contribuente dalla tassazione sugli immobili inutilizzati.
Risulta facilmente argomentabile come ancora una volta il mancato adeguamento della raccolta differenziata ai parametri regionali, pesi esclusivamente sul consumatore finale anziché in capo a coloro che ne hanno con la propria inerzia agevolato le cause. Da oltre 20 anni con il Decreto Ronchi si invitano i Comuni ai dovuti adeguamenti al fine di scongiurare appesantimenti nella tassazione anche per la gestione delle cicliche emergenze rifiuti. A tal uopo sarebbe opportuno valutare se l’inerzia degli organi deputati a tali adeguamenti e l’incapacità gestionale possa essere passibile, in sede giudiziaria, di una esenzione, o quantomeno di riduzione tariffaria, a favore del contribuente (parte debole) proprio per i costi di gestione dell’emergenza rifiuti, atteso che tali importi risultano essere il frutto di arbitrarie scelte gestionali che il contribuente può solo subire.
Per il Centro Studi “ La città ”
Avv. Irene Vassallo