Abbiamo da tempo programmato la nostra vacanza o il nostro week end fuori porta ma giunti in aeroporto apprendiamo che il nostro volo è stato cancellato?
Vediamo come comportarsi in tale ipotesi e quali sono i diritti che possiamo far valere.
Se il nostro volo è stato cancellato abbiamo diritto ad essere risarciti dalla compagnia aerea con un importo che varia da un minimo di 250€ ad un massimo di 600€ per passeggero, a seconda della lunghezza della tratta aerea soppressa.
Nello specifico, si ha diritto a:
€ 250 per passeggero per tratte aeree fino a 1.500 chilometri;
€ 400 per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le tratte fino a 3.500 chilometri;
€ 600 per le tratte aeree superiori ai 3.500 chilometri.
Quando un volo viene cancellato, le compagnie aeree hanno l’obbligo di adoperarsi per prestare assistenza ai passeggeri.
Per minimizzare il disagio arrecato la prima misura è la cosiddetta riprotezione, cioè l’offerta gratuita di un volo alternativo nel più breve tempo possibile.
Se la compagnia aerea non offre o non riesce ad offrire un volo alternativo il passeggero ha il diritto ad essere rimborsato integralmente del costo del biglietto acquistato.
Qualora il passeggero dovesse accettare il volo alternativo per giungere a destinazione lo stesso avra’ diritto a:
-pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
-adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
-trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
-due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o mail.
Nel caso in cui la compagnia non dovesse fornire tali servizi, tutte le spese sostenute e documentate (ecco perché occorre sempre conservare gli scontrini!) dovranno essere rimborsate al passeggero il quale avrà inoltre diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti a causa del disservizio.
Il termine entro il quale è possibile richiedere il rimborso è 2 anni dall’avvenuta cancellazione del volo.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello