INTERDIZIONE ALLA NAVIGAZIONE E ORMEGGIO NELLO SPECCHIO ACQUEO PROSPICENTE I DUE PONTI VEICOLARI E PEDONALI POSTI SUL FIUME MAZARO
Località: Comune di Mazara del Vallo;
Zona: Porto Canale – Specchio acqueo prospicente i due ponti stradali;
Date: 27 e 28 febbraio 2023 – dalle ore 09.00 alle ore 15.00 (e comunque fino al termine delle operazioni);
Dittà: Soc. 4 EMME Service s.p.a. con sede a Bolzano (BZ) – P.I. 01288130212.
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Mazara del Vallo:
VISTA la Nota del Comune di Mazara del Vallo, assunta a prot. n. 2890 del 20/02/2023, con la quale il Dirigente del 3° settore Servizi alla città ed alle imprese – Servizio lavori pubblici ha comunicato la necessità di eseguire lavori di “Indagini sperimentali sulle strutture, identificazione dinamica e prove di carico” per i due ponti veicolari posti sul fiume Mazaro;
VISTA la Legge n. 84/1994 “Riordino della legislazione in materia portuale”;
VISTI gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del Relativo Regolamento di esecuzione;
VISTA la propria Ordinanza n° 29 del 27/11/2020 (Disciplina degli accosti, della navigazione e delle attività nel porto e nella rada di Mazara del Vallo) e ss.mm. e ii con Ordinanze n° 30/2020, 09/2021 e 44/2021;
CONSIDERATA la necessità di emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ed ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, interdicano la navigazione nello specchio acqueo interessato dall’effettuazione delle operazioni in argomento;
VISTI gli atti dell’ufficio;
RENDE NOTO
che, nei giorni 27 e 28 febbraio 2023 dalle ore 09.00 alle ore 15.00 e comunque fino al termine delle operazioni, i due ponti stradali che attraversano il fiume Mazaro saranno interessati da attività di “Indagini sperimentali sulle strutture, identificazione dinamica e prove di carico”. Tali lavori renderanno pericolosa la navigazione nella sottostante porzione di porto canale.
ORDINA
Art. 1
(Interdizione specchio acqueo)
Per tutta la durata delle operazioni, nello specchio acqueo e nelle banchine interessate dai lavori di cui al RENDE NOTO, le seguenti attività sono così disciplinate:
- è vietato l’ormeggio con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- è vietata ogni attività connessa all’uso del mare non espressamente autorizzata;
- le unità intente ad attraversare il corso d’acqua interessato dai lavori dovranno fermarsi ed attendere la fine delle operazioni e che conseguentemente venga disattivato il segnale rosso posizionato sulla sponda del canale.
Art. 2
(Prescrizioni)
La società esecutrice dei lavori per conto del Comune di Mazara del Vallo dovrà attenersi scrupolosamente alle specifiche disposizioni impartite dal progetto esecutivo e dovrà osservare le seguenti ulteriori prescrizioni ai fini della tutela della sicurezza della navigazione e portuale, nonché ai fini della tutela ambientale:
- apporre idonea cartellonistica atta a segnalare l’esecuzione dei lavori;
- porre in essere tutte le azioni necessarie per la corretta esecuzione dei lavori secondo quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di tutela ambientale;
- apporre segnali luminosi rossi in entrambe le sponde atti a segnalare l’esecuzione dei lavori in corso;
- adottare ogni cautela volta ad evitare qualsiasi forma di inquinamento marino e costiero;
- eseguire ogni altra prescrizione all’uopo impartita da altri Enti/Comandi cui la legge assegna specifiche competenze al riguardo.
Art. 3
(Obblighi di vigilanza)
Il Dirigente del 3° settore del Comune di Mazara del Vallo, nonché il titolare della ditta esecutrice dei lavori, dovranno assicurarsi prima dell’inizio di ogni giornata lavorativa che gli specchi acquei interessati dai lavori, nonché le relative banchine, non siano occupati da cose e/o persone non espressamente autorizzate.
Allo stesso modo dovranno immediatamente interrompere lo svolgimento delle operazioni in argomento allorquando dovessero riscontrare eventuali presenze non autorizzate informando tempestivamente le Autorità preposte.
Art. 4
(Disposizioni finali e sanzioni)
I responsabili dei lavori, a seguito della notifica delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza assumono formale impegno di piena osservanza delle stesse e sono da ritenersi responsabili, in funzione delle rispettive posizioni e competenze ed in solido con gli eventuali altri soggetti individuati o individuabili a norma di legge, per i danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi in dipendenza dell’attività oggetto del presente provvedimento, anche qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni.
La presente Ordinanza è emanata sotto i profili di competenza dell’Autorità Marittima in materia di sicurezza della navigazione, di vigilanza e di polizia marittima e non esime i responsabili del progetto, quali responsabili dell’attività, dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale, ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.
Ai contravventori alla presente ordinanza si applica la seguente disciplina sanzionatoria:
- l’illecito amministrativo di cui agli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero, se alla condotta di un’unità da diporto, all’art. 53 del decreto legislativo 171/2005;
- negli altri casi, verrà contestato, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione.
L’Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere di volta in volta necessarie per garantire la salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale di questo Comando, all’indirizzo web:
Mazara del Vallo, lì
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Enrico ARENA